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Insights · Crediti Fiscali

Visto di conformità crediti fiscali: quando serve nel 2026

Giugno 25, 2026 · Lettura 7 min7 min read · Aggiornato il Ottobre 2, 2026Updated Ottobre 2, 2026


Il visto di conformità sui crediti fiscali serve in due casi: per compensare in F24 crediti da dichiarazione oltre 5.000 euro l’anno e per esercitare l’opzione di cessione o sconto in fattura sui bonus edilizi. Non serve, invece, quando un credito edilizio già presente nel cassetto fiscale passa a un nuovo acquirente: lì conta che l’opzione originaria fosse in regola.

In questa guida trovi quando è obbligatorio, chi può rilasciarlo, quali sono gli esoneri e cosa deve controllare chi compra crediti d’imposta.

Ultimo aggiornamento: ottobre 2026 · Tempo di lettura: circa 7 minuti

In breve

  • Per compensare in F24 crediti IVA, IRPEF, IRES, IRAP o da 770 oltre 5.000 euro annui serve il visto di conformità.
  • Per esercitare l’opzione di cessione o sconto in fattura sui bonus edilizi serve il visto (art. 121, comma 1-ter, D.L. 34/2020), salvo edilizia libera e lavori fino a 10.000 euro.
  • Per le cessioni successive di un credito già nel cassetto fiscale non serve un nuovo visto.
  • Lo rilasciano solo i soggetti abilitati dall’art. 35 del D.Lgs. 241/1997: commercialisti, consulenti del lavoro, esperti tributari iscritti e CAF.
  • Il visto controlla la regolarità formale: non sostituisce la due diligence né la comfort letter.

Cos’è il visto di conformità

Il visto di conformità è un controllo svolto da un professionista abilitato, che attesta la regolarità di una dichiarazione fiscale o di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Chi lo appone verifica che i dati corrispondano alla documentazione e se ne assume la responsabilità professionale.

È un controllo formale e documentale. Non certifica che un’operazione sia economicamente sana o priva di rischi: per questo, nel mercato dei crediti, si affiancano la due diligence e la comfort letter.

Quando serve il visto di conformità sui crediti fiscali nel 2026

Per la compensazione F24

Il visto è obbligatorio per compensare in F24 crediti di importo superiore a 5.000 euro annui derivanti da:

  • dichiarazione IVA annuale;
  • imposte sui redditi (IRPEF, IRES) e relative addizionali;
  • IRAP;
  • ritenute alla fonte (modello 770) e imposte sostitutive.

Oltre la soglia, la compensazione è possibile solo dopo la presentazione della dichiarazione con il visto. Se il visto manca, l’Agenzia delle Entrate può scartare il modello F24 o recuperare il credito utilizzato, con interessi e sanzioni.

L’esonero per i contribuenti affidabili. Chi ha un buon punteggio ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) è esonerato dal visto entro soglie più alte: secondo le regole in vigore nel 2026, fino a 70.000 euro per i crediti IVA e fino a 50.000 euro per imposte dirette e IRAP. Il punteggio richiesto va verificato ogni anno con il proprio commercialista.

Per l’opzione sui bonus edilizi

Chi esercita l’opzione di cessione del credito o di sconto in fattura su un bonus edilizio deve far apporre il visto di conformità sulla comunicazione all’Agenzia delle Entrate. L’obbligo è nato con il D.L. 157/2021 (decreto antifrode) ed è oggi previsto dall’art. 121, comma 1-ter, del D.L. 34/2020.

Il visto attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Va accompagnato dall’asseverazione di un tecnico abilitato sulla congruità delle spese.

Gli esoneri. Visto e asseverazione di congruità non sono richiesti per i lavori in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo fino a 10.000 euro, tranne che per il bonus facciate.

Per chi compra un credito edilizio

Il visto riguarda la comunicazione dell’opzione iniziale. Quando un credito già presente nel cassetto fiscale viene ceduto da cassetto a cassetto, non serve un nuovo visto. Chi acquista, però, deve verificare che l’opzione originaria fosse corredata dal visto, quando era obbligatorio.

Anche l’utilizzo in F24 dei crediti edilizi acquistati non richiede il visto previsto per i crediti da dichiarazione: ogni rata annuale si compensa nel suo anno, entro il 31 dicembre, e la parte non usata si perde.

Quando il visto non serve

  • Crediti da dichiarazione compensati fino a 5.000 euro annui.
  • Contribuenti esonerati per punteggio ISA, entro le soglie previste.
  • Opzioni su lavori in edilizia libera o fino a 10.000 euro (escluso il bonus facciate).
  • Cessioni successive di crediti edilizi già presenti nel cassetto fiscale.
  • Crediti d’imposta da agevolazioni indicati nel quadro RU, come Transizione 4.0 e Ricerca e Sviluppo, che seguono regole proprie e non sono cedibili.

Chi può rilasciare il visto di conformità

Secondo l’art. 35 del D.Lgs. 241/1997, il visto può essere rilasciato solo da:

  • Dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all’Albo;
  • Consulenti del lavoro iscritti all’Albo;
  • Esperti tributari iscritti nei ruoli delle Camere di commercio, con i titoli di studio richiesti;
  • Responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Il professionista deve essere abilitato alla trasmissione telematica, aver comunicato l’abilitazione all’Agenzia delle Entrate e avere una polizza assicurativa dedicata. Non tutti i commercialisti lo sono: chiedi sempre conferma prima di affidare l’incarico.

Cosa controlla il professionista

AmbitoControlli principali
Crediti da dichiarazioneCorrispondenza tra dichiarazione e scritture contabili, correttezza del calcolo, rispetto dei limiti di legge
Opzione sui bonus ediliziTitolo edilizio, fatture e pagamenti tracciabili, presenza delle asseverazioni tecniche, correttezza della comunicazione all’Agenzia

Sulla congruità delle spese il professionista si basa sull’asseverazione del tecnico abilitato: è il tecnico, non il commercialista, a certificare che i costi siano in linea con i prezzari.

Visto di conformità e comfort letter: le differenze

Visto di conformitàComfort letter
BaseObbligo di legge nei casi previstiPrassi di mercato, non obbligatoria
Chi la rilasciaSoggetti abilitati ex art. 35 D.Lgs. 241/1997Commercialista, revisore o società di revisione
Cosa verificaRegolarità formale della dichiarazione o dell’opzioneDocumentazione del credito e analisi del rischio per chi compra
QuandoPrima della compensazione o dell’opzionePrima della firma del contratto di cessione
A chi serveAll’Agenzia delle EntrateAll’acquirente del credito

La regola pratica: nelle operazioni di cessione è prassi richiederli entrambi. Il visto è il requisito minimo di legge, la comfort letter è la verifica che chiede chi compra.

Checklist per chi acquista crediti edilizi

Prima di comprare un credito d’imposta da bonus edilizi, verifica che:

  1. la comunicazione dell’opzione originaria all’Agenzia delle Entrate sia stata accettata;
  2. il visto di conformità sia presente, oppure che i lavori rientrino negli esoneri (edilizia libera o fino a 10.000 euro, escluso bonus facciate);
  3. chi ha apposto il visto fosse un soggetto abilitato;
  4. siano presenti le asseverazioni tecniche di congruità delle spese;
  5. il credito sia visibile e disponibile nel cassetto fiscale del cedente, per le rate che intendi acquistare;
  6. il numero di cessioni già avvenute consenta un ulteriore passaggio.

È la parte iniziale della due diligence sui crediti fiscali: da sola non basta, ma senza questi controlli l’acquisto non va fatto.

Come si ottiene il visto di conformità

Step 1 — Scegli un professionista abilitato

Verifica che sia autorizzato al rilascio del visto e iscritto negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate.

Step 2 — Prepara la documentazione

Dichiarazioni e scritture contabili per i crediti da dichiarazione; titolo edilizio, fatture, bonifici e asseverazioni per i bonus edilizi.

Step 3 — Verifica del professionista

Il professionista controlla i documenti e, se tutto è in ordine, appone il visto.

Step 4 — Trasmissione all’Agenzia delle Entrate

Il visto viene inviato insieme alla dichiarazione o alla comunicazione dell’opzione.

Tempi e costi dipendono dall’importo e dalla complessità della documentazione: chiedi un preventivo scritto prima di iniziare.

Domande frequenti sul visto di conformità

Serve il visto di conformità per acquistare crediti edilizi?

Non per l’acquisto in sé. Il visto riguarda l’opzione iniziale di cessione o sconto: chi compra un credito già nel cassetto fiscale non deve farne apporre uno nuovo, ma deve verificare che l’opzione originaria lo avesse.

Qual è la soglia del visto di conformità per la compensazione?

5.000 euro annui per ciascun tipo di credito da dichiarazione (IVA, imposte dirette, IRAP, ritenute). I contribuenti con punteggio ISA elevato sono esonerati entro soglie più alte.

Chi può rilasciare il visto di conformità?

Solo i soggetti indicati dall’art. 35 del D.Lgs. 241/1997: dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, esperti tributari iscritti alle Camere di commercio e responsabili dei CAF, tutti abilitati e assicurati.

Il visto di conformità protegge l’acquirente del credito?

Non da solo. È uno dei documenti che dimostrano la diligenza dell’acquirente. Insieme alla due diligence documentale e alla comfort letter riduce il rischio di contestazioni, ma nessun documento lo elimina del tutto.

Si può cedere un credito edilizio senza visto di conformità?

Per esercitare l’opzione di cessione il visto è obbligatorio, salvo edilizia libera e lavori fino a 10.000 euro (escluso il bonus facciate). Per rivendere un credito già presente nel cassetto fiscale non serve un nuovo visto.

Conclusione

Il visto di conformità è il controllo che rende valida l’opzione di cessione sui bonus edilizi e la compensazione dei crediti da dichiarazione oltre i 5.000 euro. Per chi compra crediti d’imposta è il primo documento da verificare, non l’ultimo.

Il team Advisoring ti accompagna in tutto il processo: verifichiamo visto, asseverazioni e cassetto fiscale prima di ogni operazione di acquisto o cessione di crediti d’imposta.

Consulenza gratuita


A cura di: [Nome Cognome], [Ruolo] – Advisoring Srl
Revisione fiscale: [Nome Cognome], dottore commercialista iscritto all’ODCEC di [città], n. [numero]
Aggiornato il: 2 ottobre 2026

Questo articolo ha finalità informative generali e non costituisce consulenza fiscale o legale. Per situazioni specifiche rivolgiti a un professionista abilitato.

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